Regolamento comunale per l’erogazione di sussidi economici indirizzati a persone
affette da patologie gravissime
Articolo 1 : Destinatari degli interventi
L’assistenza economica può essere erogata in favore di cittadini aventi la
residenza ne Comune di Missanello, siano essi cittadini italiani o cittadini stranieri
in regola con la normativa in vigore. Gli interventi potranno essere indirizzati,
qualora sussistano motivi con carattere di urgenza e di gravità per patologie devastanti,
anche a cittadini non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del Comune
o Stato tenuto ad intervenire.
Articolo 2: Il nucleo familiare
Si intende, solo ai fini di questo regolamento, per nucleo familiare, la famiglia
costituita dai coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al quarto
grado purchè possa essere accertata una stabile convivenza. Fanno parte, altresì,
del nucleo familiare, anche i soggetti considerati a carico ai fini IRPEF .Solo
ai fini del presente regolamento sono considerato “ nuclei familiari”
anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente
sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio
familiare.
Si intende per famiglia anche una persona che vive sola.
Articolo 3: Forme d’intervento
Il Comune di Missanello attiva interventi di sostegno economico rispetto a persone
esposte a rischi di emarginalità sociale a causa dell’evento devastante e
che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico,
per cause fisiche derivanti da patologie gravissime.
Articolo 4: Criteri generali per l’ammissione ai contributi economici
Possono essere destinatari di erogazioni economiche i nuclei familiari o le persone
che alla data della presentazione della domanda:
- Versino in stato d’indigenza, ovvero non raggiungano
un reddito familiare annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale annualmente
determinato, fatte salve quelle situazioni in cui per l’insorgere di fatti
straordinari si sia avuto un peggioramento delle condizioni socio-economiche;
- Non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di
titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti;
- Non abbiano parenti tenuti agli alimenti ( art, 433 c.c.
) o che laddove vi siano, questi, di fatto, risultino a loro volta, in condizioni
tali da essere impossibilitati a provvedere, perché titolari di redditi netti inferiori
quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione
della domanda. Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell’art. 433
del Codice Civile, sono preliminarmente convocati dal servizio sociale, allo scopo
di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ovvero, avendone
i mezzi, una assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di
carattere economico avanzate dal richiedente. IL Comune si attiverà comunque, in
via surrogatoria, verso il richiedente per far fronte al momento stato di indigenza,
riservandosi nei confronti dei parenti capaci economicamente , ogni possibile azione
legale per il recupero di quanto erogato.
Articolo 5: Assistenza economica straordinaria
L’assistenza economica straordinaria, nel limite degli stanziamenti di bilancio,
è destinata ad integrare ,i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni
che richiedono un eccezionale e straordinario onere che metta in crisi la capacità
di reddito quale, a solo titolo esemplificativo, malattia per patologia grave, trasporto
per fini terapeutici e riabilitativi, comprovano l’entità della spesa con
giusta documentazione.
Tale intervento straordinario, per la sua stessa natura, può essere chiesto anche
da soggetti con reddito superiore al minimo, ma può essere concesso solo per la
parte al di sotto del minimo vitale, ovvero si interviene solo quando l’evento
inaspettato e documentato, riduce la capacità reddito totale ad un livello sotto
la soglia di povertà.
La richiesta dell’intervento, dovrà essere presentata su apposito modello
distribuito presso l’ufficio socio assistenziale del Comune, a cui dovrà essere
allegata l’ultima attestazione ISEE, documentazione sanitaria proveniente
da strutture pubbliche, idonea a dimostrare la grave patologia per cui chiedono
l’intervento, la dettagliata documentazione in ordine alle spese sostenute
oppure, nel caso si tratti di spese ancora da sostenere, da relativo preventivo
di spesa. In questo ultimo caso il beneficiario si impegna, pena la restituzione
del contributo, a presentare entro 30 giorni dall’avvenuta erogazione, dettagliato
riscontro.
L’intervento straordinario è disposto dalla Giunta Comunale a seguito apposita
istruttoria realizzata dall’ufficio socio-assistenziale.
La misura di detto contributo non potrà superare il 40% delle spese sostenute e,
comunque, non oltre l’importo massimo di € 1.000,00 nel corso dell’anno
solare.
Artico 6: Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore, dopo quindici giorni dall’avvenuta
sua pubblicazione all’Albo Pretorio, successiva all’esecutività dell’atto
che lo ha approvato.
|