Regolamento Tarsu
1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il comune esercita il servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani
nell’ambito del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, delle
zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
All’utente o destinatario del servizio è dovuta una tassa da applicare in
base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al
presente regolamento.
2. MODALITA’ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
La raccolta dei rifiuti solidi urbani sarà effettuata con la modalità “PORTA
A PORTA” per quanto riguarda l’umido; con modalità mista porta a porta
e con campane/cassonetti per la carta , la plastica e il vetro .
Nello specifico:
- saranno tolti i cassonetti che raccoglievano la spazzatura indifferenziata;
- gli utenti dovranno differenziare la spazzatura in: umido, plastica, carta e vetro;
- i sacchetti della spazzatura dell’umido devono essere depositati fuori dalla
propria abitazione o negozio quattro giorni a settimana: lunedì, martedì, giovedì
e sabato, mentre i sacchetti della carta, della plastica e del vetro verranno depositati
fuori dalla propria abitazione il mercoledì e il venerdì in appositi contenitori
posizionati in area urbana e periurbana;
- L’orario in cui può essere depositata la spazzatura nei punti di raccolta
è dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nei mesi invernali 1 novembre - 31 marzo; dalle
21:00 alle 7:00 nei mesi estivi :1 aprile - 31 ottobre;
- gli abiti e le scarpe in disuso saranno depositati nei contenitori appositi.
3. SOGGETTI PASSIVI
La tariffa è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale,
che producano rifiuti solidi urbani.
L’obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in
capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque
fra chi usa in comune i locali e le aree. Nelle unità immobiliari adibite a civile
abitazione, in cui si sia svolta un’attività economica e professionale la
tariffa applicabile ed è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata
alla superficie a tal fine utilizzata.
4. SUPERFICIE UTILE
La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali
ed aree coperte comprese tettoie e simili, al filo interno del muro o sul perimetro
interno delle aree e per le aree scoperte, sul perimetro interne delle stesse al
netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. OBBLIGAZIONE TARIFFARIA
L’obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in
cui ha avuto inizio l’occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura
sino al giorno in cui l’occupazione o conduzione cessa. I soggetti nei confronti
dei quali deve essere applicata la tariffa devono presentare entro 30 giorni dall’inizio
dell’occupazione o conduzione la denuncia unica dei locali ed aree. La cessazione
o variazione dell’occupazione o conduzione viene comunicata al comune entro
30 gg tramite denuncia.
La denuncia di inizio variazione o cessazione dell’occupazione o conduzione
deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune.
6. CONGUAGLI
Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni
in corso dell’anno della tariffa sono conteggiate nella fatturazione successiva
mediante conguaglio compensativo.
7. CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTE ALLA TARIFFA
La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d’uso,
raggruppate in base all’omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti avviene
sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. le attività non comprese
nella elencazione suddetta associate alla classe che presenta maggiore analogia
sotto il profilo della potenzialità dei rifiuti solidi urbani.
In dettaglio la classificazione adottata è la seguente:
N. categoria
|
CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DEI LOCALI DELLE AREE TASSABILI STABILITE DAL REGOLAMENTO
COMUNALE
|
Tariffa per unità di superficie €.x.mq
|
1
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Locali ed aree da adibire ad uso abitativo
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1,00
|
2
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Pertinenze abitative (garages privati, cantine, soffitte, depositi)
|
1,00
|
3
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Collegi, scuole pubbliche e private, case di riposo, istituti di assistenza,ambulatori
di strutture pubbliche, case famiglia e/o accoglienza
|
1,00
|
4
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Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, hamburgerie
|
3,50
|
5
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Bar, pasticcerie, gelaterie
|
2,00
|
6
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Cinematografi, teatri, sale da ballo
|
1,50
|
7
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Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, associazioni sportive, culturali,
religiose, ricreative, sindacali, politiche, associazioni varie aventi fini costituzionalmente
protette
|
1,00
|
8
|
Circoli privati, palestre, sale da gioco
|
1,50
|
9
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Uffici pubblici,agenzie, uffici privati, autoscuole, agenzie di viaggio, banche,
studi professionali, legali, medici, dentistici, sindacato
|
2,30
|
10
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Aree scoperte annesse al bar, gelaterie, ristoranti, pizzeria, tavola calda, hamburgerie,
ecc.
|
1,50
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11
|
Alberghi, sale convegni, hotel, pensioni
|
2,00
|
12
|
Frantoi . Locali di
produzione e stazionamento delle olive, compresi gli uffici annessi
|
2,00
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13
|
Deposito all’ingrosso alimentari
|
3,00
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14
|
Deposito all’ingrosso non alimentari
|
2,50
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15
|
Distributori carburanti
- GPL – metano ecc.
|
2,00
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16
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Esercizi commerciali alimentari, parrucchieri, barbieri e simili
|
1,50
|
17
|
Locali ed aree produzione artigianale,
|
1,50
|
18
|
Locali ed aree ad uso di produzione industriale di qualsiasi genere, ivi compreso
la potabilizzazione delle acque
|
1,50
|
Per i locali e le costruzioni adibite ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonchè
per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti,
si applica la tariffa stabilita per la voce più corrispondente all’uso effettivo.
Quando uno stesso locale o area destinato a più usi, si applicano le corrispondenti
tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.
8. ESCLUSIONI, LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTATE ALLA TARIFFA
Sono esclusi dall’applicazione della tariffa i seguenti locali, aree e superficie:
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto
non abitati,
- Unità immobiliari, cantine e soffitte, in quanto vuote di
cose o di persone o in quanto non allacciate a servizi di pubblici a rete,
- Le superfici dei locali e delle aree che non producono rifiuti;
ciò sia che si verifichi per caratteristiche strutturali o per destinazione o perchè
risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno,
qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla
denuncia originaria o di variazione e da idonea documentazione;
- I locali e le aree occupate da enti religiosi per l’esercizio
di culti ammessi dallo Stato, limitatamente a quelli destinati specificatamente
ed in via esclusiva alla celebrazione dei riti ed attività pastorale,
- Le superfici destinate a sale di esposizioni museali,
- Le soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza
o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di
altezza non superiore a m 1,5;
- La parte di superficie degli impianti sportivi destinata
esclusivamente all’attività sportiva (comprese le palestre delle scuole) sia
che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- I fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione
purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; tali circostanze
debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere
direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- Le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici,
quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione
e stagionatura (senza lavorazione), silos o simili, ove non si abbia di regola presenza
umana;
- La superficie e la parte di esse ove per caratteristiche
strutturali o per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali, allo
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi
i base alle norme vigenti;
- Le aree che mantengono destinazione agricola (verificata
con idonea documentazione) ad eccezione dei locali destinati ad abitazioni rurali;
- I luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti
a manutenzione;
- Aree cimiteriali;
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione;
- Le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117
del c.c.
9. ESENZIONI
Sono esenti dalla tariffa i locali e le aree per le quali l’esenzione è espressamente
prevista dalle leggi vigenti.
10. COMMISURAZIONI E TARIFFE
La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie
imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali
ed aree per il tipo d’uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo
dello smaltimento.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune,
secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando
il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, prevista per
l’anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa dei rifiuti
solidi urbani.
Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base
alla loro destinazione d’uso, con la classificazione in categorie contenuta
nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria
recante voci d’uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa
a produrre rifiuti urbani. Per i locali e le aree diverse da quelli ad uso abitazione,
quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati
sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all’esercizio
di un’attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all’intero
insediamento la tariffa prevista per detta attività. Se in uno insediamento si svolgono
due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata
applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.
11. MANIFESTAZIONI ED EVENTI, PRODUZIONI DI RIFIUTI NON CONTINUATIVE E/O ECCEZIONALI
Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi o manifestazioni
comportanti una rilevante produzione di rifiuti, e in altri casi di produzione di
rifiuti non continuative e/o eccezionali lo svolgimento del servizio di gestione
dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle
manifestazioni o il produttore dei rifiuti ed il gestore del servizio di igiene
ambientale, e la tariffa è assorbita quanto previstada contratto
12. ACCERTAMENTI
IL comune può effettuare direttamente - o affidare al gestore del servizio - controlli
e verifiche relative alle denunce ed , emergendo irregolarità, applicare la maggior
tariffa dovuta, oltre ad interessi e penalità. Ove è possibile i controlli e le
verifiche si svolgeranno utilizzando i dati già in possesso dell’amministrazione.
I controlli e le verifiche si svolgeranno con le modalità e le garanzie già individuate
dall’art. 12 della legge 212/2000 (Statuto contribuenti). L’accertamento
può essere riferito esclusivamente all’anno in corso ed ai quattro precedenti.
13. RISCOSSIONE
La riscossione della tassa potrà essere effettuata con le seguanti modalità:
- Emissione avvisi di pagamento;
- Pagamento di rate posticipate sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;
il numero delle rate è definito nell’ambito della delibera delle tariffe.
In caso di omesso pagamento di due rate consecutive , l’intero ammontare iscritto
a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito
rispetto all’ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi legali
in vigore al momento, per ogni semestre o frazione di semestre.
14. RIMBORSO
Nei casi di errata di errata applicazione della tariffa l’utente ha diritto
al rimborso, che verrà disposto d’ufficio dal gestore del servizio, oppure
su istanza dell’interessato. Il Comune di concerto con il gestore del servizio,
risponde alla domanda di rimborso entro 90 gg dalla presentazione della stessa;
la domanda può essere presentata entro i termini di prescrizione ordinaria.
15 PENALITA’
Qualora la dichiarazione di inizio utenza sia ’omessa o pervenga oltre i termini
stabiliti, in aggiunta alla tassa, si applica una maggiorazione del 10% per le denunce
pervenute oltre i 30 gg e del 50% per quelle pervenute oltre tale termine. Tale
penalità, dovuta a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese
di accertamento, è calcolata sulla somma dovuta sino alla data in cui è comunicata
all’utente l’omessa dichiarazione o a quella in cui è perviene la tardiva
dichiarazione.
Qualora la comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione
della tassa sia omessa o pervenga oltre i termini stabiliti, se la rettifica determina
una variazione in aumento della tassa, oltre alla differenza fra valore della tassa
applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata, si applicherà
il 50% della differenza fra valore della nuova tassa e valore di quella vecchia
a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento,
per il periodo che va dalla data di accertamento dell’avvenuta variazione
e sino alla data in cui è comunicata all’utente l’omessa dichiarazione
o a quella in cui perviene la comunicazione.
La superficie tassabile per la categoria Frantoi è tutta l’area
in cui avviene l’intero ciclo produttivo relativo a questa specifica attività.
In particolare vengono eseguite le varie fasi di lavorazione delle olive e produzione
dell’olio .
La superficie tassabile per la categoria distributori carburanti
è l’intero piazzale di posizionamento dei distributori di cui usufruisce il
suo titolare allo scopo di effettuare alla propria clientela la relativa prestazione
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